L’autotutela e il problema della autodichiarazioni e delle dichiarazioni non veritiere.

Il ricorso all’autotutela amministrativa trova il suo fondamento nell’art. 97 della Costituzione che declina i principi di legalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione[1].

Per quanto riguarda la trattazione del seguente testo mi soffermerò esclusivamente sulla “autotutela esecutoria” regolata dall’art. 21-ter, comma 1, della legge 241 del 1990.[2]

In genere un atto amministrativo se è efficace è anche esecutivo ovvero eseguibile.[3]

Se un atto è invalido[4] è possibile richiedere un provvedimento giurisdizionale o amministrativo. La Pubblica Amministrazione, in presenza di un atto invalido può procedere ad una rivalutazione della situazione di fatto o di diritto per il tramite di un provvedimento di secondo grado che origina un nuovo procedimento amministrativo finalizzato a confermare, modificare, sostituire o ritirare l’atto già emanato.

Per brevità sottolineo che in caso di annullamento d’ufficio gli effetti dell’atto si considerano ex tunc (dall’origine), mentre per quello di ritiro ex nunc (dal momento del ritiro).

Fornita questa brevissima panoramica è opportuno venire al punto e considerare la particolare condizione di quei provvedimenti amministrativi emanati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

Iniziamo col dire che nel caso di attestazioni inesatte, anche in assenza di un accertamento penale definitivo, in presenza di colpa grave dell’istante e “corrispondente alla mala fede oggettiva”, per la P.A. è possibile procedere ad annullamento del provvedimento. Per fare questo, la parte pubblica dovrà verificare la sussistenza delle seguenti condizioni che dovranno essere rappresentate nella motivazione del provvedimento di annullamento : la sussistenza di pertinenti ragioni di interesse pubblico; la valutazione comparata e bilanciata degli interessi dei destinatari e dei contro interessati; dal rispetto del termine ragionevole[5].

La motivazione dell’atto di annullamento deve soffermarsi particolarmente non tanto dall’interesse di ripristinare la legalità violata, quanto dalla sussistenza di un interesse pubblico concreto.

Riguardo le dichiarazioni non veritiere è opportuno sottolineare che “se le dichiarazioni sostitutive rese in un procedimento amministrativo contengono irregolarità od omissioni rilevabili d’ufficio che costituiscono falsità, a pena di mancata prosecuzione del procedimento l’interessato deve riceverne apposita segnalazione da parte del funzionario competente e deve procedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione medesima”.  Se l’interessato non procede alla regolarizzazione “il procedimento non ha seguito” poiché viene violato il principio di leale collaborazione.[6]

Si sottolinea che il legislatore ha operato dei distinguo tra le irregolarità, le omissioni e le falsità.

“Il concetto di falso, nell’ordinamento vigente, si desume dal codice penale, nel senso di attività o dichiarazione consapevolmente rivolta a fornire una rappresentazione non veritiera. Dunque, il falso non può essere meramente colposo ma deve essere doloso”[7].

Nel caso di falsità, l’Amministrazione viene indotta in errore nella rappresentazione dei presupposti necessari al conseguimento del vantaggio pertanto, come stabilito dalla giurisprudenza[8], il legittimo affidamento da parte dei privati non ha i connotati della meritevolezza di tutela né tantomeno potrebbero essere compresi i tempi per l’accertamento della verità. Per queste ragioni il termine per l’annullamento può superare i 18 mesi. [9]

Con questa breve disamina si è cercato di dare risalto ai problemi che, gli strumenti di semplificazione amministrativa individuati nelle autocertificazioni e poi delle dichiarazioni sostitutive hanno determinato a fronte di innegabili vantaggi, sia per la Pubblica amministrazione, sia per i privati. Una conseguenza relativa alla fruizione di questi strumenti può essere rappresentata dall’utilizzo fraudolento degli stessi e dalla difficoltà di procedere ai controlli da parte degli uffici pubblici, ma in soccorso il legislatore ha previsto termini e modi per procedere ai doverosi controlli (ed eventualmente al ricorso del doveroso procedimento in autoturela), nella consapevolezza che viene fatto divieto alla P.A. di richiedere documenti riguardanti stati o certificazioni già in proprio possesso.

 

@Giugiacar

 



[1] Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

[2] Le altre forme di autotutela sono: l’ A. sanzionatoria, l’A. decisoria.

[3] Sul punto si confrontino gli artt. 21-septies e 21-quater della L. 241 del 1990.

[4] Sulla validità dell’atto si legga l’art. 21-octies stessa Legge.

[5] V. Autotutela decisoria della P.A. ed annullamento d’ufficio, di R. PORCELLI su https://www.ildirittoamministrativo.it/Autotutela-decisoria-della-PA-ed-annullamento-ufficio-Roberta-Porcelli/stu653

[6] Al riguardo si faccia riferimento all’art. 6 L. 241/1990.

[7] La semplificazione della produzione documentale mediante dichiarazioni sostitutive di atti e documenti e l’acquisizione d’ufficio, di M.A. SANDULLI in Principi e regole dell’azione amministrativa. Giuffrè editore, 2023.

[8] Cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 1° febbraio – 27 giugno 2018, n. 3940.

[9] Art. 21-nonies 2 comma bis, L.241/1990

 

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