Eccesso di potere per disparità di trattamento - sanzione disciplinare Polizia di Stato

La materia sanzionatoria nell'ambito del personale del pubblico impiego, non contrattualizzato, (Forze di Polizia, Forze armate ecc...) determina sempre maggiori dubbi da parte dei lavoratori dei rispettivi comparti, nonché da coloro che si trovano a dover affrontare un'azione difensiva. 

In questo articolo mi concentrerò sul tema della "disparità di trattamento", locuzione frequentemente utilizzata dal sanzionato per giustificare il comportamento violativo delle disposizioni di condotta. 

In effetti, quando ci si trova ad ascoltare il racconto dei fatti in discussione, che hanno determinato l'avvio del procedimento sanzionatorio, è possibile ascoltare, dalla viva voce del sottoposto al procedimento, che l'episodio negativo viene accostato ad altri episodi più o meno simili  facendo nascere la convinzione che l’accostamento tra i due fatti possa essere addotto a scriminante della condotta lesiva. Così sempre più frequentemente si ascoltano osservazioni del tipo : "lo ha fatto anche lui e non gli hanno fatto niente (ndr. sanzione discipliare)”. 

Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ci viene in soccorso descrivendo chiaramente i motivi per cui, nei citati procedimenti, non si dovrebbe fare ricorso alla censura di "eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione [procedente]". Infatti detto vizio "è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato." (TAR Puglia Lecce Sezione Seconda n.00821/2022).

Nella stessa sentenza si precisa che " la legittimità dell'operato della P.A. non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegimità compiuta in altra situazione" (Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2013 n. 1323, cfr. Cons. Stato, sez VI, 11 giugno 2012 n. 3401, 20 maggio 2011, n. 3013, 11 gennaio 2011, n. 79).

"D'altronde, il vizio di eccesso di potere non può "essere dedotto quando viene rivendicata l'eventuale applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo." (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2020, n. 433 che richiama Cons. Stato, sez VI, 30 maggio 2018, n. 3249), "perchè i soggetti illegittimamente esclusi da un determinato beneficio non possono pretendere che l'eventuale illegittimità commessa in favore di altri venga compiuta anche in loro favore."

Quindi, per concludere è opportuno ricordare che ogni procedimento sanzionatorio dovrà essere valutato dalla P. A. senza tenere conto di situazioni simili ma non del tutto analoghe.

@giugiacar

 


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