Accesso ai documenti amministrativi : Silenzio diniego – alcune considerazioni di opportunità –

Il tema del silenzio relativo all’accesso ai documenti amministrativi viene anticipato dalla previsione dell’art.2 della Legge 249/90, il quale statuisce l’obbligo per la Pubblica Amministrazione ad adottare un provvedimento espresso ogni qual volta il procedimento sia avviato ad istanza di parte o d’ufficio e di concluderlo in genere entro trenta giorni successivi.[1]

Quindi, in termini di principio, l’inerzia della P.A. genera un illecito.

Per colmare questa lacuna, la L. 241/90 ha previsto delle ipotesi di silenzio significativo. Infatti, prevalenti sono le ipotesi di silenzio assenso, nella misura in cui allo scadere del termine l’istante ottiene di fatto un provvedimento autorizzatorio  e l’ipotesi di silenzio diniego nel quale si intende respinta la richiesta del provvedimento richiesto. Fondamentale è il tempo (temine): infatti i procedimenti ad istanza di parte o d’ufficio dovrebbero concludersi (salvo ulteriori e specifiche disposizioni)  nel termine di trenta giorni.

Il ricorso alle forme di silenzio significativo sono state previste in ossequio al principio di semplificazione dell’attività amministrativa, di economicità e di efficienza.

La ratio della previsione è finalizzata a superare i vecchi principi del procedimento amministrativo nei quali la P.A. era dotata di un potere che sostanzialmente non si esauriva mai, con la conseguenza che il cittadino veniva sostanzialmente schiacciato dall’azione amministrativa disponendo di pochi strumenti per limitare questo strapotere.

Oggi, nelle ipotesi di silenzio significativo, il superamento del termine coincide con la consumazione del potere di decidere da parte della P.A.. Quindi se è vero che la Pubblica Amministrazione dispone di un potere molto più forte di quello che viene attribuito al cittadino, questo potere è limitato nel tempo.

Per questioni di brevità si affronterà in altra sede della c.d. ipotesi di silenzio inadempimento.

Fatta questa breve introduzione credo che sia rilevante soffermarmi sul tema del silenzio diniego con particolare riguardo alle istanze di accesso agli atti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della L.241/90.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è subordinato alla presenza, da parte dell’istante,  di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridica soggettiva tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.[2]

Quindi il diritto di accesso ai sensi della norma in argomento non è finalizzato ad un controllo generalizzato della Pubblica Amministrazione[3], ma esclusivamente al fine di tutelare la propria posizione soggettiva.

Quindi le richieste di accesso agli atti amministrativi devono essere sempre motivate evidenziando nella istanza i requisiti di cui sopra.

Un difetto di motivazione o una motivazione non conforme “dovrebbe” determinare il ricorso all’istituto del silenzio rifiuto in P.A. virtuose.

Infatti, in primo luogo l’attribuzione del diritto di accesso incondizionato lederebbe il buon andamento di qualsiasi Pubblica Amministrazione poiché  determinerebbe un eccessivo aggravio di lavoro per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. Infatti gli atti in possesso della P.A., spesso non sono totalmente digitali e vanno ricercati, messi a disposizione in locali idonei alla consultazione ecc… e per fare questo si sottraggono preziose ore di lavoro dai dipendenti con costi rilevanti.

La questione più critica e forse più affascinante consiste nel fatto che l’esercizio del diritto di accesso in modo indiscriminato ovvero esplorativo può esporre inutilmente la P.A. ad un contenzioso o favorire lo stesso anche quando non sussistono chiari presupposti ossia in modo pretestuoso. Ecco perché la più recente giurisprudenza ha sottolineato che la motivazione della richiesta di accesso non può essere generica o fare riferimento a generiche o non meglio precisate esigenze probatorie.

Quindi la P.A. deve sempre compiere accertamenti rigorosi e motivati relativi ad accertare il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e l’interesse che l’istante intende curare con questo tipo di azione amministrativa ed evitare di soccombere a richieste infondate ma insistenti di soggetti il cui scopo potrebbe consistere nello sfinire i vari responsabili del procedimento con richieste continue o eventualmente esplorare la possibilità di attivare un contenzioso, pur non avendo lontanamente idea sul motivo del contendere.

 

@giugiacar



[1][1] Cfr. “1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

 

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.” Legge Cit.

[2] Così  l’art. 22, comma 1 lettera b. Legge cit.

[3] Possibile tramite l’accesso civico generalizzato.

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